Contenuto di due leggi delega richieste dalla Direttiva sulle energie rinnovabili (RED II) adottata dall'Unione Europea (UE)

Il secondo disegno di legge di autorizzazione definisce un metodo per il calcolo delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti da combustibili rinnovabili da fonti non biologiche. L’approccio tiene conto delle emissioni di gas serra durante tutto il ciclo di vita dei combustibili, comprese le emissioni a monte, le emissioni associate all’ottenimento di elettricità dalla rete, alla lavorazione e al trasporto di questi combustibili al consumatore finale. Il metodo chiarisce inoltre le modalità per coprodurre emissioni di gas serra dall’idrogeno rinnovabile o dai suoi derivati ​​in impianti che producono combustibili fossili.

La Commissione Europea afferma che RFNBO conterà ai fini dell’obiettivo di energia rinnovabile dell’UE solo se ridurrà le emissioni di gas serra di oltre il 70% rispetto ai combustibili fossili, lo stesso standard dell’idrogeno rinnovabile applicato alla produzione di biomassa.

Inoltre, sembra essere stato raggiunto un compromesso sulla classificazione dell'idrogeno a basso contenuto di idrocarburi (idrogeno prodotto dall'energia nucleare o eventualmente da combustibili fossili che possono essere catturati o immagazzinati in carbonio) come idrogeno rinnovabile, con una normativa separata sui livelli di idrocarburi bassi entro la fine del 2024, secondo la nota della Commissione che accompagna il disegno di legge autorizzativo. Secondo la proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 2024, l'UE stabilirà nella sua legge delega le modalità per valutare la riduzione delle emissioni di gas serra derivanti da carburanti a basse emissioni di carbonio.


Orario di pubblicazione: 21 febbraio 2023
Chatta in linea di WhatsApp!